
Università degli Studi di
Milano
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in
Giurisprudenza
Corso di Diritto costituzionale progredito
Note
storiche e giurisprudenziali sull’insegnamento
della
religione cattolica
Milano, lunedì 3 aprile 2006
Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa Marilisa D’Amico
Correlatore: Dott.ssa Irene
Pellizzone
Elaborato di:
Livio Girgenti
Silvio Limonta
Simone Mannone
Giacomo Mastrorosa
Anno accademico 2005-2006
Sommario
1. Profilo storico evolutivo dell'istruzione religiosa.
2. Sentenza del Consiglio di Stato del 27 agosto 1988, n. 1006.
3. Cenni introduttivi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 203/1989.
4.Per un’analisi logica della sentenza della Corte costituzionale n. 203/1989.
5. La proposta di tre livelli interpretativi dell’argomentazione della Corte.
6. Lo “stato di non-obbligo”: la sentenza della Corte Costituzionale n 13/1991.
Riferimenti
normativi.
Prassi.
Riferimenti
giurisprudenziali.
Bibliografia.
1. Profilo storico evolutivo
dell'istruzione religiosa
La questione dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche non
è un “problema” nuovo, infatti, già con la promulgazione della legge 13
novembre 1859 n. 3725 (c.d. legge Casati) lo Stato italiano si dotò di una
disciplina che prevedeva l'obbligatorietà dell’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche (artt. 193 e 315), con facoltà, per i non
cattolici, di ottenere l’esonero dalla frequenza e dagli esami di religione,
per mezzo di un’esplicita richiesta scritta ( art. 2 regolamento 15 settembre
1860). Tali disposizioni normative furono rovesciate dalla prassi, nella quale
era diventato facoltativo l'insegnamento della religione, da impartire a chi ne
facesse esplicita richiesta[1].
Con la caduta
Peraltro, il silenzio mantenuto da tale legge sul rilievo
dell'insegnamento della religione nella scuola era ambiguo, contrastando con
l'obbligatorietà di tale insegnamento, che la legge Casati continuava a
prevedere con norme che non erano state formalmente abrogate. Per superare tale
difficoltà, successive disposizioni regolamentari rendevano l'insegnamento
della religione cattolica facoltativo sia per gli alunni, sia per i Comuni,
responsabili delle scuole elementari.
Dopo la svolta del 1922, con la mutata
situazione politica, segnata dal prevalere delle tesi nazionalistiche in tema
di politica ecclesiastica, saranno rilevanti i cambiamenti introdotti nel
sistema scolastico già a cominciare dal 1923 con la riforma Gentile che sarà
più tardi concretizzata col R.D. n. 285 del 1° ottobre 1923.
Nei riguardi della religione e del ruolo da
essa svolto all’interno delle scuole pubbliche si affermava la sua funzione
morale e conoscitiva, definita come insostituibile per la prima fase di
apprendimento e conoscenza del mondo per le nuove generazioni.
Con la famosa formula “a fondamento e
coronamento”, la riforma Gentile introduceva l’insegnamento della “dottrina
cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica” estendendola,
però, a tutta l’istruzione pubblica; si andava ben oltre, quindi, l’idea dello
stesso ministro della Pubblica Istruzione di un insegnamento della religione
nelle sole scuole primarie. È interessante notare, infatti, che con lo
stabilizzarsi del fascismo la riforma dovette fare i conti con il consolidarsi
dello Stato totalitario subendo una lunga serie di adattamenti e ritocchi. Uno
dei “ritocchi” fu proprio quello che riguardò, con l’applicazione del
Concordato del 1929[3], l’insegnamento della
religione nella scuola e grazie al quale l’insegnamento della religione
cattolica fu esteso anche alle scuole medie e superiori. A giustificazione di
ciò si legge nell’art. 36 del Concordato con
Con il Concordato del 1929, il cui articolo 1
afferma che “la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello
Stato”, la matrice idealistica è radicalmente superata, la prospettiva
dell’insegnamento della religione è di rigido stampo confessionale, una
catechesi scolastica, da impartirsi secondo una prospettiva educativa della
Chiesa cattolica.
Il radicale cambiamento avvenuto con l’avvento
della Repubblica e la normativa post-costituzionale, pur affermando la laicità
dello Stato, confermava la normativa concordataria. Recita, infatti, l’articolo
7 della Costituzione: “lo Stato e
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale”[4].
Ma l’affermarsi della secolarizzazione di massa
e il modificarsi della società in senso pluralista impongono ad un certo
momento un ripensamento di un insegnamento, concepito come era, secondo una
rigida visione catechistica. Comincia a profilarsi la necessità di individuare
ed operare scelte che delineassero un ripensamento del rapporto
scuola-religione. Nel 1967 iniziò così il lungo percorso di revisione dei Patti
Lateranensi che si sarebbe concluso nel 1984 con il “Nuovo Concordato”.
Riassumendo, sino al 1985, ossia finché è rimasto in vigore l'art. 36 del
Concordato del 1929 (reso esecutivo con e ratificato dalla legge n. 810 del
medesimo anno della firma) il sistema dell'istruzione religiosa nelle scuole
pubbliche ha assunto un'impronta fortemente confessionista. I non cattolici e i
non credenti potevano ottenere per i propri figli la dispensa dall'insegnamento
religioso (art.
Ma il sistema ora ricordato era in contrasto con gli articoli 3 e 8 comma
1, 19 e 21 della Costituzione, perché l'insegnamento della religione cattolica
era obbligatorio e chi chiedeva la dispensa da tale obbligo si
autodiscriminava.
Con l'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985, esecutiva dell'Accordo
18 febbraio 1984, il sistema creato nel 1929-1930 è stato cambiato. Lo Stato,
in relazione all'importanza rivestita dall'insegnamento della religione,
"continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie […] riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano"[5].
In questo approccio, nel quale la religione cattolica non è considerata come la
sola "religione dello Stato"[6],
fondamento e coronamento dell'istruzione, ma come valore culturale, il suo insegnamento non è obbligatorio, salvo
dispensa, come nella precedente disciplina del settore, ma è facoltativo.
Perciò, gli studenti o i loro genitori, all'atto dell'iscrizione, saranno
invitati dall'autorità scolastica a scegliere se avvalersi o no di tale
insegnamento[7].
Al fine di rendere effettivo il diritto alla scelta, lo Stato è impegnato
ad organizzare la scuola in modo che, nelle classi in cui vi siano alunni che
hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
tale insegnamento e le eventuali pratiche di culto abbiano luogo secondo orari
e modalità che non siano discriminanti (art. 9, comma 3°, l. n. 449 del 1984
esecutiva dell’Intesa con
Garanzie analoghe sono previste dalle leggi riguardanti altre confessioni
religiose che hanno stipulato intese con lo Stato.
Si legge nel Protocollo addizionale: “In relazione all’art. 1: “ Si
considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti
Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano”. Si afferma così l’autentica aconfessionalità e laicità dello Stato.
Osserva Sergio Citarelli: “Con l’Accordo del 1984 l’Ir è diventato Irc,
sottolineando la sua specificità cattolica, ma abbandonando improprie intenzioni
catechistiche e posizioni di primato nell'ordinamento scolastico. Da un lato,
infatti, l'attuale Irc si inserisce “nel quadro delle finalità della scuola”,
dall'altro, trova fondamento in un duplice ordine di motivazioni culturali e
storiche: La Repubblica italiana dichiara, infatti, di riconoscere “Il valore
della cultura religiosa” e di tener conto del fatto che “i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (art.
9.2)[8].
In linea di principio, il nuovo sistema risultante dalle disposizioni
sopra ricordate, sembra conforme alle norme che garantiscono la libertà
religiosa, essendo venuto meno il carattere obbligatorio dell'insegnamento e
non avendo carattere discriminatorio una scelta che è effettuata da tutti.
L’insegnamento della religione cattolica è quindi previsto come
insegnamento integrante dell’ordinamento scolastico. Le ragioni della stabilità
di tale insegnamento sono dettate, quindi, dal riconoscimento del valore della
cultura religiosa in generale e dall’affermazione che lo storicizzarsi di tali
valori nei principi della religione cattolica è parte del patrimonio storico
italiano.
Le finalità che assume l’insegnamento della religione cattolica come proprie,
non possono che essere quelle della scuola, cioè ricavabili dalla Costituzione
e dalla legislazione scolastica; è quindi finalità primaria dell’insegnamento
della religione cattolica promuovere lo sviluppo della piena formazione della
personalità degli alunni.
In questa prospettiva non è più
In ultima analisi, l’art. 9 del Concordato contiene l’assicurazione che
l’insegnamento della religione cattolica sarà impartito in tutte le scuole di
ogni ordine e grado e che ciascun interessato, genitore, o alunno per le
superiori, ha il diritto di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento.
Abbiamo quindi, con la revisione concordataria del 1984, una trasformazione: si
passa dal vecchio insegnamento obbligatorio con possibilità dell’esonero, ad un
insegnamento facoltativo del quale è possibile avvalersi o non avvalersi. Tutti
devono dunque scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica[9].
Dopo quanto detto sulla valenza generale della cultura religiosa e
sull’importanza della cultura cattolica ciò può sembrare contraddittorio; di
fatto, non lo è se si tiene presente che l’insegnamento della religione
cattolica si è inserito nelle finalità generali della scuola di Stato, ma è
confessionale, cioè insegnato, come si ribadisce nel Protocollo addizionale, in
conformità alla dottrina della Chiesa, che prepara i programmi, gli insegnanti
e visiona i testi. Ne consegue che la nuova formula non è un semplice
ribaltamento del vecchio sistema, vale a dire, non è che mentre prima si
sceglieva di non fare religione oggi si sceglie se fare religione. La formula
del nuovo Concordato è su questo punto assolutamente equilibrata: tutti devono
scegliere, dichiarando la propria volontà, se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica[10].
Della portata normativa dell’art. 9, numero 2 della legge n. 121/1985 trattano le tre più significative sentenze in tema, qui discusse:
(i) sentenza del Consiglio di Stato n. 1006/1988;
(ii) sentenza della Corte costituzionale n. 203/1989;
(iii) sentenza della Corte costituzionale n. 13/1991.
2. Sentenza del Consiglio di Stato de 27 agosto
1988, n. 1006
Il primo strumento di comprensione della problematica relativa all’insegnamento della religione cattolica è rappresentato dalla sentenza della Consiglio di Stato del 27 agosto 1988, n. 1006.
Questo è stato chiamato a dirimere la questione insorta fra
In realtà, in via preliminare, i punti da dirimere riguardavano il
possesso da parte della Tavola Valdese della capacità giuridica, necessaria per
impugnare un atto della pubblica amministrazione, la quale gli viene
riconosciuta sia dal T.A.R, in precedenza, sia dal Consiglio di Stato che
argomenta ritenendo che
Un’altra eccezione preliminare riguardava l’inammissibilità del ricorso
stesso in quanto l’obbligo di frequenza dell’attività alternative secondo l’
Avvocatura dello Stato era da derivarsi dalla legge nonché dai programmi scolastici e da
precedenti circolari. Il C.d.S. sostiene che il ricorso della Tavola valdese
sia legittimo in quanto la circolare ministeriale n. 302 del 1986 dispone
tassativamente l’obbligatorietà della frequenza delle attività alternative
stesse per gli alunni che “comunque” non avessero dichiarato di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Secondo il C.d.S. è proprio
dall’avverbio “comunque” che deve desumersi l’imposizione coattiva delle
attività integrative anche agli alunni che abbiano esercitato lo specifico
diritto, riconosciuto come tale dall’art. 9 della legge 449 del 1984, “di non
avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso”.
Come ultima eccezione in via preliminare era stata proposta
l’improponibilità del ricorso stesso per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, poiché L’avvocatura sostiene che manchi in capo alla Tavola
valdese un interesse legittimo. Il C.d.S. ritiene che la lesione che
Arrivando all’esame del merito dei due ricorsi, il C.d.S. compie un excursus storico che va dalla legge
Casati del 1923 al nuovo Concordato del 1984 durante il quale tende a
sottolineare il carattere formativo dell’insegnamento della religione
cattolica. In particolare l’affermazione dell’art. 36 del Concordato del 1929
nella parte in cui afferma che l’insegnamento religioso è “fondamento e
coronamento dell’istruzione pubblica (non solo elementare)”. Anche se
considerava l’ambiguità del sistema che faceva da contraltare alle solenni enunciazioni
poiché, sul piano concreto, per tale insegnamento non vi sarebbero stati né
voti, né esame, né frequenza assolutamente obbligatoria (art. 2). Ambiguità
dovuta al carattere laico dello Stato italiano.
Il C.d.S. sostiene che, con il nuovo Concordato (1984), le precedenti
ambiguità vengano risolte attraverso una diversa chiave interpretativa delle
disposizioni e della modalità di attuazione. Sostiene che da un’analisi
dell’art. 9 punto 2 del nuovo Concordato si possa dedurre non solo che lo
Stato, pur nella sua laicità, non resta indifferente al fenomeno religioso, ma
che adegua i sui fini essenziali relativi al miglioramento dell’uomo,
considerandone la “connaturale religiosità nel quadro delle finalità della
scuola” e, dunque, che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano” con la conseguenza che non possono essere ignorati
da scuola la cui funzione è quella di “interpretare e portare a livello di
conoscenza individuale i fenomeni più diffusi della realtà sociale”. Quindi
secondo il C.d.S. si può dedurre che l’insegnamento della religione cattolica
non resti una mera concessione fatta alla Chiesa, ma rientri nelle finalità
dello Stato richiamandosi anche all’art. 9, punto 2, periodo 3°: “
Fra le proposte precedenti al nuovo concordato vi era quella di
trasformare l’insegnamento delle religione cattolica a insegnamento sulle
religioni, ma poiché questa proposta non è stata accolta il C.d.S. ritiene
doverosa la salvaguardia della libertà di coscienza di tutti i cittadini di cui
all’art. 19 della Costituzione. Quindi pertanto al l’art. 9, numero 2, periodo
2° del Concordato rinnovato si è affermato l’ulteriore principio secondo cui
“nel rispetto della liberta di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi di detto insegnamento”, aggiungendosi che “
all’atto della iscrizione gli studenti, o i loro genitori che esercitano tale
diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. L’avvalersi o il non avvalersi
di detto insegnamento non deve portare ad alcuna forma di discriminazione fra
gli alunni. Ed in tale prospettiva deve interpretarsi il punto 5, lett. b), n.
2 del protocollo addizionale del nuovo Concordato secondo cui: “[con successiva
intesa tra la competente autorità scolastica e
A questo punto il consiglio di Stato ci ricorda che l’intesa fra lo Stato
italiano e
Dalla narrazione dell’iter
storico con cui si è arrivato al nuovo Concordato e attraverso le
argomentazioni sopra esposte il C.d.S. arriva a ritenere che l’insegnamento
della religione cattolica sia materia curriculare che lo Stato è obbligato a
praticare in quanto ritenuta attinente alle finalità della scuola ed in quanto
inerente al patrimonio storico del popolo italiano.
Ritenendolo insegnamento facoltativo solo in quanto consente la
possibilità di non avvalersene, ma esso contribuisce alla determinazione del complessivo
quadro orario dal che consegue che la scuola è costretta a fornire in
alternativa ai non avvalenti altro insegnamento, ovvero attività culturali e
formative equivalenti che, una volta esercitata l’opzione, è obbligatorio
frequentare. Bisogna bilanciare gli orari in modo che la frequenza di attività
alternative o della lezione di religione non porti alla discriminazione di
alcuni alunni.
I ricorrenti sostenevano l’illegittimità di quanto precedentemente
assunto poiché hanno ritenuto non sarebbe consentito imporre, a chi intenda non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scelta di un altro
insegnamento o di attività pratica culturale alternativa. Il consiglio di Stato
argomenta l’infondatezza della richiesta poiché sostiene che sia infondato
potersi basare sulla 449 del 1984 per chiedere la cancellazione delle attività
alternative, in quanto tale legge sostiene solo che non vi debba essere
l’obbligo di dover frequentare l’insegnamento della religione cattolica e non
che questo non possa essere sostituito con un’attività alternativa su cui nulla
è previsto. L’obbligatorietà delle materie alternative, secondo il consiglio di
Stato, si evince considerando l’insegnamento della religione cattolica
oggettivamente obbligatorio e quindi per evitare ogni forma di discriminazione
sia dei non avvalenti sia per coloro che si sono avvalsi. Secondo il C.d.S. il
potere di non frequenza in capo all’eventuale esonerato porterebbe a una
discriminazione tra le parti a danno
dell’esonerato che si sarebbe avvalso di un insegnamento in meno,
insegnamento peculiare e fondamentale per la crescita dell’individuo,
discriminazione colmata con l’attività alternativa obbligatoria che abbia
l’equivalenza massima possibile sotto il profilo del valore didattico e formativo.
Il Consiglio non ritiene coerente la ricostruzione dagli appellati e ritiene
che si fondino su una divisione fra materie facoltative e obbligatorie
puramente nominalistica.
Riguardo alla seconda sentenza impugnata il Consiglio si basa sull’analisi
svolta in precedenza circa la collocazione nel quadro orario delle lezioni
dell’insegnamento della religione cattolica e circa l’obbligatorietà delle
materie alternative il C.d.S. ne deduce che tale argomentazione comporta
l’accoglimento dell’appello principale dell’ Amministrazione.
Comporta altresì la reiezione dell’appello incidentale proposto da Fiori
riguardo a violazioni dell’ art. 9 e dell’art. 5 del protocollo aggiuntivo della
L. 25 marzo 1985 n. 121 nonché dell’art. 9 della legge dell’11 agosto 1984
n. 449 con riferimento agli artt. 2,3,19, 21 e 33 della Costituzione, nonché
eccesso di potere, per illocità, contraddittorietà e sviamento, dal momento che
a determinata conclusione il Consiglio ritiene si sia pervenuto in
interpretazione delle norme richiamate dall’appellante e quindi in modo
perfettamente lecito.
Il C.d.S. ritiene anche privo di fondamento il secondo motivo
dell’appello incidentale, proposto dallo stesso Fiori di asserita violazione e falsa
applicazione dell’art.
Mentre al C.d.S. appare parzialmente
fondato il terzo motivo dell’ appello incidentale ritenendo il collegio
di convenire con l’appellante circa la veridicità di alcune delle enunciazioni
ivi prospettate.
Si assume, al riguardo, che vi sarebbe violazione dell’art. 9
dell’Accordo tra
Ritiene
che era necessario emanare un atto legislativo che avesse determinato le
materie o le attività alternative da offrire in opzione ai non avvalenti da
offrire in opzione ai non avvalerti l’insegnamento della religione cattolica, e
se fosse stato emanato tutto sarebbe stato più agevole per l’amministrazione
della pubblica istruzione e non vi sarebbero state condizioni netta e radicale
delle scelte della stessa praticate in concreto. L’amministrazione ha dovuto
dare attuazione a una normativa carente così secondo il C.d.S. ha fatto ricorso
alla L. 4 agosto 1957 n. 517, in particolare per le scuole medie inferiori,
alle attività integrative previste dall’art. 7 al fine di agevolare il diritto
allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni. Le quali pur
non avendo la specifica finalità di costituire una definita alternativa allo
studio della religione cattolica però si ritiene fossero idonee ad essere
adattate e poter costituire ad una valida alternativa sotto il profilo
culturale.
Ritenuta infondato quanto affermato dall’appellato incidentale che il
servizio da prestarsi da parte degli insegnanti in queste ore alternative
sarebbe qualcosa di più rispetto ai loro compiti e al quale non sarebbero
tenuti. Il C.d.S. motiva che proprio perché sono materie alternative e
culturali gli insegnanti sono tenuti a svolgerle in quanto “i docenti sono
tenuti al completamento dell’orario mediante l’utilizzazione nei corsi di
integrazione ed extracurriculari”. Invece il Collegio e il C.d.S. è concorde,
ritiene che lo studio individuale non sia idoneo a formare l’alunno ma si
caratterizzerebbe per il disinteresse degli insegnanti verso la crescita degli
alunni, quindi l’appello incidentale su questo punto va accolto.
Infondato è anche il quarto motivo dell’appello incidentale del Fiori
secondo il quale il ministero che con circolare n. 317 del
Destituito di fondamento, infine, è il quinto e ultimo motivo
dell’appello incidentale del Fiori, con il quale viene nuovamente dedotta
l’asserita violazione degli artt. 2, 3, 13, 21, 23, 97 della Costituzione, in
base al rilievo che la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica
nell’orario obbligatorio, con conseguente necessità dei non avvalenti di
seguire le attività alternative, avrebbe mantenuto ed anzi accentuato la
discriminazione tra gli alunni con grave conseguenza in ordine al regolare
svolgimento dell’azione educativa e didattica. Questo è quello più importante
per la nostra analisi poiché si riallaccia con le argomentazioni svolte dal
Consiglio verso le impugnazioni della Tavola Valdese.
In tale prospettiva, secondo l’appellante, l’art. 9 secondo comma della l.
n.121 del 1985 e l’art. 5 del relativo protocollo addizionale si dovrebbero
ritenere contrastanti con principi costituzionali che sanciscono la tutela dei
diritti fondamentali (art. 2) l’uguaglianza di tutti i cittadini senza
possibilità di discriminazioni per motivi religiosi (art. 3) la libertà
religiosa (art. 19), la libertà di coscienza (art. 21) la libertà di
insegnamento (art.33).
La normativa, in ogni caso, se interpretata nel senso sopra indicato,
violerebbe comunque l’art. 97 della Costituzione dal momento che,
l’insegnamento della religione cattolica deve essere inserito nel quadro
dell’orario obbligatorio per tutti, non solo in nessun modo si potrebbe garantire
un uguale trattamento a tutti gli alunni, ma soprattutto non si potrebbe
garantire un efficiente organizzazione dell’attività didattica.
Nelle considerazione che si sono precedentemente svolte, circa le ragioni
per le quali, secondo il Concordato revisionato, lo Stato ha assunto l’obbligo
di continuare a praticare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
non universitarie e la previsione relativa alla garanzia della tutela della
libertà di coscienza, con la previsione della facoltà di non avvalersi di tale
insegnamento, vi è la risposta a tutti i dubbi di costituzionalità avanzati
dall’appellante.
Il C.d.S. sostiene che la laicità dello Stato e la posizione di pari
uguaglianza di tutti i cittadini non esclude, necessariamente, un’attenzione al
fenomeno religioso della maggioranza del popolo sotto il profilo educativo. La
scelta, come materia d’insegnamento, della religione cattolica è giustificata
dal rilievo che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano”.
Essa non contrasta con la Costituzione che, per gli stessi motivi, ha
pure dedicato una specifica regolamentazione (art.7) per tale credo religioso.
Né sembra comprensibile l’asserita violazione dell’art. 97 della
Costituzione circa il buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che
non è condivisibile la tesi secondo cui l’inserimento della religione cattolica
tra le materie curriculari impedirebbe una “ efficiente organizzazione
dell’attività didattica”.
Infine il Consiglio riesamina, l’originale motivo del ricorso del Fiori
indicato sub 8 del ricorso al T.A.R.
e concernente specificamente la formazione dell’orario delle lezioni da parte
del Preside della scuola medio Tacito di Roma- Vitinia; motivo di ricorso,
peraltro, non riproposto dall’appellante incidentale, ma che va esaminato
ugualmente, dal momento che non è stato esaminato dal T.A.R. perché ritenuto
assorbito.
Si assume, in particolare, che vi è stata nella formazione dell’orario
delle lezioni violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 6
del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e dell’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974
n. 417, nonchè del punto 2.2 del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751 ed eccesso di
potere per contraddittorietà nonché illogicità, difetto di istruttoria e
sviamento con riferimento alle CC. MM. n. 368, del 20 dicembre del 1985, n 131
del 3 maggio 1985 n. 211 del 24 luglio 1986 n. 302 del 29 ottobre del 1982. E
ciò nell’asserito presupposto che il Preside della scuola media Tacito di
Roma-Vitinia ha adottato l’impugnato orario delle lezioni in violazione delle
citate disposizioni di legge; difatti né il Consiglio d’istituto aveva
formulato i necessari criteri, né il Collegio dei docenti aveva formulato le
necessarie proposte. Di conseguenza l’impugnato orario con la relativa
collocazione dell’insegnamento della religione cattolica nell’orario
obbligatorio per tutti gli alunni, era stato adottato senza tener conto delle
esigenze che avrebbero potuto rappresentare i detti organi collegiali.
Tanto basta per concludere che il Preside avrebbe dovuto adottare
l’orario delle lezioni dopo che il Consiglio d’istituto avesse deliberato i
criteri generali ( e non risulta che nella specie ciò sia stato fatto) e dopo
che il Collegio dei docenti avesse presentato le relative proposte ( anch’esse
mancanti, nonostante le numerose riunioni del collegio stesse e le elaborate
discussioni in merito alla materia alternativa da suggerire).
Quindi in definitiva il Consiglio di Stato ritiene riguardo ad entrambi i ricorsi riuniti:
(i) ammissibile il ricorso proposto dalla tavola valdese contro la circolare del ministro della pubblica istruzione 29 Ottobre 1986, n. 302, che disciplina le attività integrative di studio individuale alternative all’insegnamento della religione cattolica;
(ii) legittima la circolare del ministro della pubblica istruzione 29 Ottobre 1986, n. 392, nella parte in cui prevede per gli alunni delle scuole medie l’obbligo di frequenza alle attività integrative offerte, in alternativa all’insegnamento della religione cattolica, a chi non si volesse avvalere di tale insegnamento;
(iii) illegittima la circolare del ministro della pubblica istruzione 29 Ottobre 1986, n. 302, nella parte in cui prevede che gli alunni delle scuole medie, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, possano optare per lo studio individuale non organizzato dalla scuola, in luogo delle attività integrative offerte, in alternativa a tale insegnamento;
(iv)legittima la circolare del ministro della pubblica istruzione 29 Ottobre 1986, n. 302, nella parte in cui suggerisce che gli alunni delle scuole medie che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, nel compimento delle attività integrative offerte in alternativa a tale insegnamento, possano essere raggruppati, oltre che per classi parallele, anche in senso verticale, quando i contenuti delle attività stesse lo rendano utile ed opportuno;
(v) illegittimo il provvedimento con cui il preside di una scuola media forma l’orario delle lezioni, nel quale l’insegnamento della religione cattolica è collocato nell’orario obbligatorio per tutti gli alunni, senza che il consiglio di istituto avesse deliberato i criteri generali e senza che il collegio dei docenti avesse presentato le proposte per la formazione dell’orario stesso. Inoltre è ritenuto illegittimo lo studio individuale per la discriminazione al quale sarebbero sottoposti gli alunni che si troverebbero senza un insegnamento.
3. Cenni introduttivi sulla sentenza
della Corte costituzionale n. 203/1989
Il secondo strumento di comprensione della problematica relativa
all’insegnamento della religione cattolica è rappresentato dalla sentenza della
Corte costituzionale dell’11 aprile 1989, n. 203.
Prima facie la stessa si pone in discontinuità con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1006/1988, data l’interpretazione totalmente discorde della nozione di insegnamento (della religione cattolica): quella infatti lo qualifica come “curriculare” alla luce del “quadro dell’orario delle lezioni” in cui lo stesso non può che collocarsi (in breve una situazione di fatto legittima la norma di diritto secondo il ragionamento del Consiglio le cui premesse sono che, se l’insegnamento della religione cattolica si colloca “nel quadro delle lezioni”, allora significa che è un insegnamento come gli altri, infatti è nominato “curriculare”, perciò al pari degli altri è “obbligatorio”, e la cui conseguente estremizzazione è che la scelta di non avvalersi è posterius rispetto all’insegnamento, perciò l’obbligatorietà dello stesso deriva da un dato di fatto che, a giudizio del Consiglio, la legge riconosce e che prescinde da e precede la legge che attribuisce l’opzione di scelta del suo non avvalersene che, anzi, rende obbligatoria la frequenza dell’alternativo insegnamento che ci deve essere perché ci deve essere quello della religione cattolica, poiché i non avvelenatisi sarebbero altrimenti discriminati illegittimamente)
Questa, invece, non lo qualifica neppure, poiché non lo interpreta,
infatti
Invero, dando per scontato la facoltatività di detto insegnamento, valuta
se l’alternativo insegnamento obbligatorio sia correttamente interpretato e
giudica, al punto 9, che la opzione sia espressione della libertà religiosa
negativa (libertà di non professare alcuna religione) quindi “non degradabile,
nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti
discipline scolastiche”. L’insegnamento alternativo perciò non è obbligatorio
poiché, all’ultimo capoverso del punto 9, “l’alternativa [tra discipline] è
stato di non-obbligo” nel senso di immunità. La Corte va oltre reputando il
diritto di non avvalersi come, al sesto capoverso del punto 8, “figura di
diritto soggettivo” che “non ha precedenti in materia” in quanto espressione
del principio di laicità, perciò l’insegnamento della religione cattolica perde
la sua, secondo il Consiglio di Stato, “connaturale religiosità” ma diventa come
protezione da discriminazioni per motivi di religione, poiché chi non vuole, ha
il diritto di frequentare l’insegnamento: ecco come il diritto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione
cattolica diventa prius
dell’obbligo di frequentarlo, poiché è legittimato attraverso il principio di
libertà religiosa e il principio di uguaglianza.
Se c’è il diritto di non avvalersi e il non-obbligo di fare un
insegnamento, che nella sentenza n. 13/1991 diventerà diritto di fare un
non-insegnamento ovvero di non fare alcuna attività didattica ai limiti
dell’arbitrarietà dal contesto didattico, come mai c’è l’insegnamento della
religione, e in specie di quella cattolica?
In questo modo la laicità diventa parametro di interpretazione, non di
legittimità dell’art. 9, numero
4. Per un’analisi logica della
sentenza n. 203/1989
Per chiarezza d’analisi, è tuttavia opportuno della portata sistemica di
tale pronuncia due soli siano i dati oggettivi: la sentenza in questione è
interpretativa di rigetto.
È interpretativa, poiché la sentenza da una parte designa (in positivo), attraverso
l’interpretazione delle disposizioni della Costituzione relative alla forma di
Stato, la proposizione normativa[11] della
disposizione legislativa dell’art. 9, numero 2 della legge del 25 marzo 1985,
n. 121, dall’altra delimita (in negativo),
attraverso l’interpretazione esclusiva della precedente norma, la proposizione
del punto 5, lettera b), numero 2 del relativo protocollo addizionale;
È di rigetto, poiché la sentenza dichiara non fondata la questione di
illegittimità delle suddette disposizioni rispetto agli articoli 2, 3 e 19
della Costituzione.
Procedo quindi nell’analisi di ciascuno di questi due dati obiettivi, da
cui desumere ulteriori profili di comprensione della sentenza in oggetto.
Rispetto al primo dato oggettivo (quello relativo al carattere
interpretativo della sentenza n. 203/1989), nella prima parte affermo che
l’interpretazione della Corte con riferimento all’art. 9, numero 2 della legge
n. 121/1985 è positiva: con ciò intendo dire che
Quindi, prima di valutare se la disposizione in oggetto (art. 9, punto 2)
violi le disposizioni invocate (artt. 3 e 19 Cost.),
Tale conferma non è prova del ragionamento della Corte, ma risultato; la ricostruzione a posteriori delle verità di ragione non giustifica, ma constata le verità di fatto: è vero che lo Stato è laico e che l’insegnamento della religione cattolica è un contributo culturale alla formazione educativa di che se ne avvale, ma non è vera la necessità di uno Stato laico né interpretazione valoriale dell’insegnamento.
Sulla questione dell’assetto laico di una repubblica, contesto che la
repubblica necessiti della laicità dello
Stato.
Dall’interpretazione, infatti, delle disposizioni costituzionali relative
alla forma di stato deriva che l’Italia è Stato laico:
In limine non sfugge la qualificazione di laicità, ad opera della
Corte, a livello di principio, non di valore,
e, in particolare, a livello di principio supremo dello Stato. La
ragione di tale qualificazione trae fondamento nel dibattito della dottrina
ecclesiasticista: i Patti Lateranensi godono della copertura costituzionale
dell’art. 7 cioè la loro illegittimità può essere invocata solo per violazione
di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale; la qualificazione
della laicità come principio supremo conviene all’interpretazione
dell’estensione della copertura costituzionale del Concordato di Roma del 18
febbraio 1984 che, secondo la menzione letterale, “apporta modificazioni al
Concordato lateranense”, cui
S i collega così la
seconda questione che qui mi ardimento a smentire: la questione della ratio
valoriale della disposizione della art. 9, numero 2 della legge n. 121/1985,
ricordo che è dall’interpretazione laica (vera o falsa che sia, giusta o
sbagliata che sia) della repubblica che segue l’interpretazione di tale
disposizione in termini di proposizione normativa ciò perché se ne adduce una
portata valoriale.
Il rapporto tra queste interpretazioni impone che la ratio della
superiore, quella del principio supremo, sia vincolante per quella inferiore,
quella legislativa, per la naturale forza dell’autorità del principio e del
supremo e che il valore del principio promani sulla valenza della norma.
Ecco che l’art. 9, numero 2 è norma ed è una immunità grazie al principio
e al valore della laicità nell’opposta impostazione del Consiglio di Stato.
In limine raffiguro un’asimmetria tra concetto di principio
della laicità, come questione di diritto, giustificativa della stessa in
termini di legittimazione e concezione valoriale della stessa qui
prospettata sul presupposto che la (interpretazione della) disposizione
legislativa diffonde quel valore che la (interpretazione della) disposizione
costituzionale effonde.
Ma non c’è giustificazione della necessità del principio di laicità
sull’interpretazione della disposizione dell’art. 9, numero 2 della legge n. 121/1985.
In fondo mi chiedo se è stato utile scomodare un principio così
importante senza l’invito consistente in una necessaria interpretazione e senza
la cortesia consistente nella spiegazione della sua giustificazione
Così si compie il doppio salto logico che la laicità necessità di Stato e
necessità di principio, che, ai nostri fini, confermano che la petizione della
Corte sulla laicità è appunto petizione di principio perché considera come
presupposto legittimante della repubblica (ricordo il dover essere un profilo
costituzionale della nostra e nostrana forma di Stato) e dell’immunità (alias
“stato di non-obbligo”).
Vengo quindi a spiegare del primo dato oggettivo (quello relativo al
carattere interpretativo della sentenza n. 203/1989) la seconda parte che si
riferisce all’interpretazione negativa della disposizione del punto 5, lettera
b), numero 2 del relativo protocollo addizionale: tale interpretazione si deve,
secondo
Rispetto al secondo dato oggettivo (il carattere reiettivo della sentenza n. 203/1989) l’analisi riguarda l’infondatezza della questione di legittimità di cui di seguito viene trattata.
5. La proposta di tre livelli
interpretativi dell’argomentazione della Corte
A mio giudizio, l’analisi dell’argomentazione dell’infondatezza della
questione sollevata davanti alla Corte implica una triade prospettica; più
semplicemente, le ragioni del rigetto si possono osservare da tre punti di
vista differenti, ciascuno dei quali occupa un livello interpretativo diverso a
seconda del grado di giuridicità attribuito alla norma.
Sono tre i punti di vista (tanti i livelli interpretativi, quanti i gradi
di giuridicità):
(i) profilo giuridico-formale;
(ii) profilo giuridico-sostanziale;
(iii) profilo storico-materiale.
Rispetto ai livelli d’interpretazione, a ciascun profilo si associa un
tipo di interpretazione: al profilo giuridico-formale segue l’interpretazione
formale, al profilo giuridico-sostanziale segue l’interpretazione sostanziale,
al profilo storico-materiale segue l’interpretazione storico-materiale.
Rispetto ai gradi di giuridicità della norma, a ciascun profilo si
associa un tipo di promanazione della norma: al profilo giuridico-formale segue
la promanazione in termini di enunciazione legislativa, al profilo
giuridico-sostanziale segue la promanazione in termini di disposizione
legislativa, al profilo storico-materiale segue la promanazione in termini di
proposizione normativa.
Tale classificazione non è indifferente neppure alla Corte quando, da un
lato, in riferimento all’art. 9, numero 2 della legge n. 121/1985, chiama la
norma ‘proposizione’, dall’altro, in riferimento al punto, lettera b), numero 2
del relativo protocollo addizionale, chiama la norma ‘disposizione’: ciò esemplifica
la diversa natura tra livelli di interpretazione. Infatti l’art. 9, n. 2 è
rilevante per il giudizio, lo è invero la sua proposizione, e il punto 5, lett.
b), n. 2 non è rilevante per la causa, lo è invero la sua disposizione.
Senza questa differenziazione poi non si vede come ribaltare legittimante
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1006/1988 che si pone sul livello di
interpretazione formale del punto 5, lett. b), n. 2 riguardante “la
collocazione nel quadro degli orari delle lezioni”.
Vengo alla specifica applicazione di ciascun punto di osservazione: il
primo riguarda l’ipotesi che dell’art. 9, n. 2 non si dica, come ha fatto il
Consiglio di Stato, per ragioni formali, che lo stesso attribuisce un diritto
di scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica quale prius rispetto all’obbligo di
frequentare tale insegnamento nel senso che l’atto di disposizione legislativa non
è proprio un enunciato avente autonoma portata rispetto agli altri; il secondo
considera l’ipotesi che di questa disposizione se ne parli, come ha fatto
questa Corte, per ragioni sostanziali, in termini di valore nel senso che
l’enunciato legislativo non è meramente normativo, ma carico di valori; il
terzo comprende l’ipotesi che della medesima disposizione si guardi, per
ragioni materiali, all’aspetto giustificativo della norma medesima nel senso
che l’enunciato altro non sia che la sedimentazione di un patrimonio culturale
cui si riconoscono quanti se ne avvalgono.
6. Lo “stato di non-obbligo”: la
sentenza della Corte Costituzionale n 13/1991
Il terzo strumento di comprensione della problematica relativa
all’insegnamento della religione cattolica è rappresentato dalla sentenza della
Corte costituzionale dell’14 gennaio 1991, n. 13, che procede, nel solco
tracciato dalla sentenza della Corte n. 203/1989, all’individuazione della precisa
portata del concetto di “stato di non-obbligo” in cui si trovano gli studenti
che decidano di non avvalersi dell’ora di religione. Tale concetto significa la
non equivalenza del detto insegnamento rispetto a qualsiasi altro impegno
scolastico, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1006/1989 affermava, a
partire dall’interpretazione della “collocazione nel quadro delle lezioni” del
punto 5, lett. b), n. 2 del protocollo addizionale, attraverso la
qualificazione dello stesso come “insegnamento curriculare”. In tal modo si
specifica inconfutabilmente il principio supremo di laicità dello Stato già
delineato dalla decisione del 1989. Tuttavia, la dottrina non è del tutto
convinta della soluzione proposta con la sentenza in commento[19] (come
si vedrà più dettagliatamente nel proseguo); tra gli altri Saccomanno sostiene
che “il modo in cui l’intero problema è stato affrontato fa nascere alcune
perplessità sia in relazione alla corrispondenza fra norme impugnate e risposta
della Corte, sia in relazione agli strumenti da essa utilizzati. In primo
luogo, infatti, mentre nella sent. 203 l’intervento della Corte era proteso ad
una precisazione del principio di laicità dello Stato, alla luce del quale
rivisitare le norme impugnate, con la sent. n. 13 del 1991 il thema decidendum viene in effetti
circoscritto dalla stessa Corte alla determinazione della portata dei limiti
dello «stato di non-obbligo». In secondo luogo gli strumenti interpretativi
prescelti, non sembrano fra i più idonei a risolvere lo spinoso problema
dell’insegnamento di religione cattolica, se si ha riguardo anche agli effetti
prodotti.”[20]
I motivi per cui sorgono nuovamente dubbi relativamente alla
costituzionalità delle norme che regolano, nel contesto scolastico, la
questione dell’ora di religione cattolica sono dovuti alla normativa
amministrativa entrata in vigore nel maggio del 1989. Infatti, poco più di un
mese dopo e in applicazione della sent. 203/1989, la circolare ministeriale n.
188/1989, individua quello che concretamente risulta essere lo “stato di
non-obbligo”, per coloro che decidano di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. Viene prevista la possibilità di scegliere alternativamente fra:
“a) attività didattiche formative;
b) attività di studio e/o ricerca
individuali;
c) nessuna attività”[21].
La successiva circolare n. 189/1989 “chiarisce(si) che attività di studio
e/o ricerca individuali di cui alla lettera b) [...] sono espletate da studenti
con assistenza del personale docente”[22].
Mentre, contrariamente a quanto possa risultare da una prima interpretazione
letterale, si ritiene che la locuzione “nessuna attività” corrisponda allo
svolgimento di “attività di studio e/o ricerca senza assistenza del personale
di cui sopra”. Di conseguenza l’ora di religione, pur non rientrando più negli
insegnamenti obbligatori, è inserita comunque nel numero di ore obbligatorie
per gli studenti; pertanto anche i non avvalentisi sono tenuti a rimanere a
scuola pur scegliendo la terza opzione, testè illustrata. In questo modo viene
ribaltato il convincimento della Corte, secondo cui lo Stato non può creare un
obbligo generalizzato relativo a tale insegnamento.
Sulla base di tali considerazioni “il
Pretore di Firenze, con ordinanza del 4 maggio 1990 (R.O. n. 477 del 1990), in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n.
121, e del punto 5, lettera b), n. 2, del relativo Protocollo addizionale, per
duplice discriminazione negativa derivante dalla collocazione dell'insegnamento
di religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni ai non avvalentisi,
sia in quanto obbligati a rimanere inattivi nella scuola durante l'insegnamento
della religione cattolica, sia per la riduzione di altra attività didattica per
lo spazio temporale riservato al detto insegnamento.” [23]
Contrapponendosi alle posizioni del Pretore di Firenze, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura di Stato,
evidenzia due motivi a causa dei quali non sarebbe possibile ammettere la
questione di legittimità proposta: in primo luogo “non prendendo posizione il Pretore rimettente in ordine alla
interpretazione delle norme denunciate, non risulta quale sia la rilevanza
della questione nel giudizio a «quo»”; a ciò si aggiunga che “versando la doglianza di parte sull'assetto
organizzatorio derivante da circolari ministeriali, e dunque in materia di
competenza del giudice amministrativo, risulterebbe difetto di giurisdizione
del Pretore rimettente.”
Innanzitutto
Lo "stato di non-obbligo"
vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta
di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste
individuali alla organizzazione scolastica.”
In sostanza
La diretta conseguenza è che “alla
stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato
di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta
di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.”[27]
È opinione diffusa in dottrina che
Più precisamente, un primo problema riguarda l’uguale tempo-scuola (“riduzione di altra attività didattica per lo
spazio temporale riservato al detto insegnamento”). Ci si riferisce alle
scuole elementari[29], per le
quali sono previste 27 ore settimanali di insegnamento - e tra esse, a norma
del D.P.R. n. 104/1985 un programma di “conoscenza delle realtà religiose” - da
non confondere con l’insegnamento della religione cattolica. Non vi è alcuna
precisazione da parte del Giudice delle Leggi, che possa permettere di
stabilire se oltre alle 27 ore debbano essere aggiunte quelle - facoltative -
per l’insegnamento della religione cattolica (superando il tetto massimo)
oppure si debba inserire detto insegnamento all’interno delle 27 ore, con
pregiudizio per la lezione di
“conoscenza delle realtà religiose”.
Altro problema insoluto è quello della “collocazione dell’insegnamento di religione cattolica nell’ordinario
orario delle lezioni”. Se da un lato è lecito, in base alla normativa
ministeriale[30],
che esso possa ricadere in qualsiasi momento del giorno e della settimana, è
innegabile che, assicurata la facoltà di assentarsi per i non avvalentisi,
sarebbe più coerente se fosse collocato all’inizio o al termine delle
lezioni.
Proprio queste mancanze e il fatto, non meno importante, che la sentenza
è ancora di rigetto, sono la causa delle critiche maturate nella dottrina, cui
si faceva cenno a p. 26. Già le enunciazioni
della sent. n. 203/1989 sembravano poter risolvere efficacemente le
problematiche sull’ora di religione, ma essendo essa un’interpretativa di
rigetto, quindi vincolante solo per le parti in causa, i suoi effetti sono
stati limitati. La pronuncia del 1991, che appare quasi il prolungamento della
sentenza precedente ed è diretta a rafforzarla, propone lo stesso risultato: il
rigetto. A questo riguardo parte della dottrina ha sostenuto una serie di tesi,
che sostengono la vincolatività delle sentenze di rigetto, come precedente
giudiziario non solo inter partes.
Anche tra quei giuristi però è sempre viva la consapevolezza della limitata
portata di tali pronunce. “Proprio per questo viene qui in gioco il problema
del rapporto tra le enunciazioni di principio, di volta in volta elaborate
dalla Corte in motivazione, e i tipi di dispositivo adottati in materia di
diritti fondamentali.”[31]
Il motivo è che l’autorità, che promana dalla pronuncia della Corte
costituzionale, deve comunque essere posta in termini concreti per opera del
potere esecutivo. L’adozione di una sentenza di rigetto, quindi, lungi
dall’indicare una chiara via interpretativa, ma avendo più che altro valore
persuasivo, non elimina il rischio che l’amministrazione prospetti ancora,
fatte salve alcune modifiche, una disciplina nella sostanza difforme da quella
intesa dalla Corte.[32]
In conclusione, il merito della sentenza n. 13/1991 è di aver reso intoccabile il principio di laicità dello Stato; lascia però discrezionalità al potere esecutivo, che già in passato non ha accolto pienamente il dettato del Giudice Costituzionale.
Riferimenti
normativi
Legge 13 novembre 1859 n. 3725 (c.d. legge Casati)
Regolamento 15 settembre 1860
Legge n. 3968 del 1877 (Coppino)
Regio
decreto 1° ottobre n. 823/1923 (riforma Gentile)
Concordato
tra Italia e Santa Sede 1° febbraio 1929
Legge 23 giugno 1929 n. 1159
Legge 5 giugno 1930 n. 824
Costituzione della Repubblica Italina del 2 giugno 1946 (artt. 2, 3, 7, 19, 33, 34, 97)
Legge n. 449
del 1984 esecutiva dell’Intesa con la Tavola valdese
Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1985, n. 104
Legge n. 121 del 1985 di esecuzione e di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984
Prassi
Circolare ministeriale 25 maggio 1989, n. 188
Circolare ministeriale 29 maggio 1989, n. 189
Circolare ministeriale 18 gennaio 1991, n. 9
Riferimenti
giurisprudenziali
Sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, del 27 agosto 1988, n. 1006
Sentenza della Corte costituzionale del 12 aprile 1989, n. 203
Sentenza del T.a.r. Lazio, sezione III del 30 marzo 1990, n. 617
Sentenza della Corte costituzionale
del 14 gennaio 1991, n. 13
Bibliografia
Barberini, Giovanni, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2001 (2° ed.).
Caretti, Paolo, I diritti fondamentali: Libertà e Diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2000 (2° ed.).
Finocchiaro, Rrancesco, Diritto ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 2003 (9° ed.).
Colaianni, Nicola, Ora di religione: «lo stato di non-obbligo» in Foro italiano, 1991, pp. 365-372.
Colaianni, Nicola, Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica in Foro italiano, 1989, fasc. I, pp. 1333-1342.
Floridia, Sicardi, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti in Giurisprudenza costituzionale, 1989.
Saccomanno, Albino, Insegnamento di religione cattolica: ancora una interpretativa di rigetto in Giurisprudenza Costituzionale, 1991, pp. 88-94.
[1] Cfr., in proposito, A. Talamanca, Libertà nella scuola ecc., cit., pag.
125 e segg.
[2] Si veda in proposito: Carlo Cardia, Stato e confessioni religiose. Il regime
pattizio, Bologna, il Mulino, 1988.
[3] I Patti Lateranensi,
firmati da Mussolini e dal cardinale Gasparri, l’11 febbraio 1929, realizzavano
la conciliazione fra stato e Chiesa, ponendo fine alla cosiddetta “Questione
romana”. I Patti si componevano di un trattato, di un concordato e di una
convenzione finanziaria. Nel Trattato si affermava il reciproco riconoscimento
della Città del Vaticano e del Regno d’Italia e la religione cattolica era
indicata come l’unica religione dello Stato. Con il Concordato
[4] Dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, l’art. 36 del Concordato lateranense è sembrato che ne violasse
le norme, in particolare per ciò che, nell’insegnamento primario,
l’insegnamento della religione non era separato da quello delle altre
discipline.
[5] Così recita l’art. 9 numero 2,
periodo 1°: “La repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito
a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell’iscrizione, gli studenti o i loro genitori,
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
[6] Si legge nel Protocollo addizionale:
“Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai
Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano”. Si afferma così l’autentica aconfessionalità e laicità dello Stato.
[7] V. nota n. (4)
[8] Sergio Citarelli, Prontuario giuridico IRC. Raccolta
commentata delle norme che regolano l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado, Querinaria, Brescia, 2003, p. 15.
[9] Sulla non facile questione della
facoltatività si è acceso un lungo dibattito che ha coinvolto anche
[10] Sulla non facile questione della
facoltatività si è acceso un lungo dibattito che ha coinvolto anche
[11] ‘Proposizione’ è termine del lessico
della Corte che ricorre nel secondo capoverso del punto 5 e nel primo e
penultimo dell’ottavo nel senso di ‘periodo’ per spiegare in ognuno dei passi
citati, ciascuno singolarmente, i tre periodi che formano il numero 2 dell’art.
9 della legge n. 121/1985; invece, sul piano dell’analisi del linguaggio
normativo, qui si segnala un altro senso di ‘proposizione’ come contrapposizione
di ‘disposizione’: infatti una disposizione legislativa può non disporre una
proposizione normativa. Tale contrapposizione è feconda vieppiù quando è dubbia
la natura politica (meramente valoriale) o giuridica (puramente regolatrice) di
un’espressione linguistica come la storia del Concordato, anche dei suoi lavori
preparatori, evidenzia. Le disposizioni sollevate in questo giudizio sono
infatti oggetto di interpretazione circa la loro (dovuta e doverosa) portata
operativa (quindi normativa). Che le disposizioni possano dire diversamente
dalle norme, lo riconosce, al di fuori della filosofia analitica del
linguaggio, nel commento alla presente sentenza, a fondamento
dell’interpretazione della Corte, Nicola Colaianni, Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della
religione cattolica in Foro italiano,
1989, fasc. I, pp. 1333-
[12] Incipit dell’ultimo capoverso
del punto 3 della sentenza n. 203/1989: “Pertanto
[13] Primo capoverso del punto 4 della
sentenza in oggetto: “I valori richiamati [artt. 3 e 19 Cost.] concorrono, con
gli altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio
supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato
delineata nella Carta costituzionale della repubblica”.
[14] Desinit dell’ultimo capoverso
del punto 3: “In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in
evidenza come valore di libertà religiosa nella duplice specificazione
di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b)
che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna
religione”.
[15] Secondo capoverso del punto 4: “Il
principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della
Costituzione, implica la non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime
di pluralismo confessionale e culturale”.
[16] Primo capoverso del punto 3. “Questa
Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre
norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le
disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura
costituzionale fornita dall’art. 7, secondo comma, della Costituzione […]”.
[17] Ultimo capoverso del punto 8: “Il
punto 5, [lettera b),] numero 2, non contiene disposizione immediata pertinente
alla questione di causa e pertanto la fonte della doglianza non è
rinvenibile nella normativa impugnata [corsivi non in originale]”.
Di questa
disposizione si occupa la sentenza 1006/1988 del Consiglio di Stato.
[18] Citazione integrale del punto 9.
[19] Per tutto il paragrafo cfr.
Colaianni, Ora di religione: «lo stato di non-obbligo», Foro it, febbraio 1991
e Saccomanno, Insegnamento di religione cattolica: ancora una interpretativa di
rigetto, Giurisprudenza Costituzionale, 1991.
[20] Da Saccomanno, opera citata, pag. 89.
[21] Da circ. min. n. 188, 25 maggio 1989.
[22]
Da circ. min. n. 189, 29 maggio 1989.
[23] Da qui in poi, in corsivo, da sent.
Corte Cost. n. 13/1991.
[24] Massima: “sono illegittime le
circolari 25 maggio 1989, n. 188 e 29 maggio 1989, n. 189, nella parte in cui
impongono l’obbligo di optare, in alternativa all’insegnamento della religione
cattolica, per una delle altre tre attività indicate (attività didattiche e
formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza del
personale, attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza dello
stesso personale) con esclusione della facoltà, per gli alunni non avvalentisi,
di lasciare la scuola nelle ore in cui il suddetto insegnamento è impartito.” (da
Foro it, N. 9 Settembre 1990, III p. 333).
[25] Si può notare come nello sviluppo
della sentenza il Giudice Costituzionale, guardi sempre con la coda dell’occhio
la sentenza 203/1989 che al riguardo afferma: “la previsione infatti di un
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per
quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al
suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione.”
[26] Floridia – Sicardi, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità
dello Stato. L’insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di
coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, Giurisprudenza
costituzionale, 1989, II, 1086.
[27] Questa statuizione viene resa
esecutiva dalla circolare ministeriale n. 9/1991 (recante istruzioni
applicative della sent. n. 13/1991 Corte Cost.) che offre “ai non avvalentisi
anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edifico scolastico, in
aggiunta alle altre possibilità che l’organizzazione scolastica aveva già
proposto con le precedenti circolari nn. 188 del 25 maggio 1989 e 189 del 29
maggio
[28] “I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.”
[29] Si noti che solo attraverso la
lettura dell’ordinanza del Pretore è possibile proporre le considerazioni che
seguono.
[30] Anche circolare ministeriale n.
9/1991 lo ribadisce.
[31] Da Saccomanno op. cit., pag. 91.
[32] Già la c. m. n. 9 del 1991 ostacola
in qualche modo il diritto dei non avvalentisi (Saccomanno op. cit.).