L’INSEGNANTE DI RELIGIONE
Punti da analizzare:
· La legislazione italiana e l’insegnamento della religione
· L’abilitazione all’insegnamento della religione
· Il programma di insegnamento
· Il compenso e la relativa retribuzione
· Sentenze in materia (666/2003 della Corte di Cassazione sezione lavoro; 390/1990 della Corte costituzionale)
LA LEGISLAZIONE ITALIANA E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
La legge 18 luglio 2003, n. 186 "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in attuazione dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, all’art. 1 si occupa dell’istituzione di insegnanti di religione cattolica e del relativo ruolo. In Particolare nel terzo comma che si riferisce alla scuola elementare e dell’infanzia si subordina la possibilità di insegnare da parte del docente al riconoscimento dell’ idoneità da parte della competente autorità ecclesiastica. Art.3 L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni. 4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
L’insegnamento della religione cattolica viene impartito in attuazione di accordi stipulati tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, alla cui stregua gli insegnanti di religione cattolica vengono nominati in forza di una scelta dell’Autorità ecclesiastica; tale nomina, pertanto, ha caratteristiche del tutto peculiari, escludenti l’incardinamento scolastico da parte dello Stato italiano.
I titoli di qualificazione professionale per poter insegnare
religione cattolica nella scuola sono definiti dal punto 4 dell'Intesa che ti
riporto integralmente:
4. - Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle
finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella
delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della
Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in
possesso di qualificazione professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di
uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della
religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti
titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle
altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa
Sede;
b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario
maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un
Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma
rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione
cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del
circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano
riconosciuti idonee dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da
un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione
del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario
diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria
superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di
scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di
cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto
4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punto 4.3. e 4.4.
sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già
in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle
sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere
affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia
conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle
Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per
l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio
nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli
incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica
l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico
1985-86 abbiano cinque anni di servizio
Allo stato attuale, fino a probabile revisione d'Intesa, per poter insegnare
religione cattolica, l'aspirante dovrà essere in possesso oltre che di un
titolo di studio previsti dal punto 4 dell'Intesa tra Conferenza Episcopale
Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione del 1985, anche del decreto di
idoneità rilasciato dell'Ordinario diocesano competente per territorio.
Le due condizioni però non sono ancora sufficienti (titolo ed idoneità) perché
per poter insegnare religione è necessario che l'Ordinario diocesano presenti
una proposta di nomina al Dirigente scolastico, per poter poi stipulare con
quest'ultimo un contratto individuale di lavoro.
MOBILITA’
Nella “atipicità” dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) vi è
quel famoso istituto della “idoneità” accettato nell’Intesa e ribadito nella
Legge 186/03 che dà all’Ordinario diocesano competente per territorio il
diritto di scelta della sede dell’insegnamento senza nulla togliere alla
“stabilità” dell’insegnante che ha diritto all’orario completo e alla
ricostruzione di carriera, ma non alla scelta della sede.
La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5
del Protocollo addizionale relativo all’articolo 9 che recita così: “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel
rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa
con essa, dall’autorità scolastica.” (Cfr. Legge 121 del 25
marzo 1985).
Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono
essere fatte “d’intesa”, sia quelle al trenta per cento che
quelle al settanta per cento.
Ma che cosa significa essere nominati d’intesa?
Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell’intesa tra Ordinario diocesano e
Autorità scolastica sono tre:
Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più
affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l’Ordinario
diocesano a tendere sempre più verso l’orario cattedra, tanto è vero che è lo
stesso Stato, oggi, a formulare le cattedre.
Il secondo e il terzo parametro sono di esclusiva competenza
dell’Ordinario diocesano: cioè è, e sarà, l’Ordinario a individuare
il docente che manderà in una determinata scuola.
Per meglio spiegare il compito dell’Ordinario Diocesano, cito una sentenza del
Consiglio Giustizia Amministrativa per la Sicilia ed una sentenza del TAR
Sicilia.
“La nomina dell’insegnante di religione à
un atto dovuto per il preside….L’autorità scolastica non può quindi adottare
scelte discrezionali, ma deve solo limitarsi a controllare il possesso dei
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego” (Consiglio
Giustizia Amministrativa per la Sicilia n. 356 del 16 settembre 1991)
“Il preside ricevuta la comunicazione del
docente ritenuto dall’Ordinario Diocesano idoneo…. Non può omettere la nomina
del docente designato senza contravvenire alle regole poste dal
Concordato…L’ordinamento italiano ha infatti autolimitato il proprio potere di
imperio in ordine all’IRC demandando agli ordinari diocesani la scelta degli
insegnanti…(TAR Sicilia
n. 55 del 5 marzo 1991).
In conclusione: la legge 186/03 ha garantito l’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica, ma non ha modificato (non poteva farlo) le
procedure per la nomina degli insegnati di religione che sono regolate dal
Concordato e dalle successive Intese.
Mobilità professionale
Il comma numero 1 dell’articolo 4 della Legge recita: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di mobilità professionale nel comparto del personale della
scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad
altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola
richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano
competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.
Questo significa che a differenza di quello che avviene nelle altre discipline,
l’insegnante di religione può usufruire della mobilità verticale, ma non di
quella orizzontale, cioè un insegnante di religione potrà cambiare ciclo
scolastico, cioè dalla scuola primaria a quella secondaria o viceversa, sempre
se è vincitore di concorso e se è ritenuto idoneo dall’Ordinario diocesano
competente per territorio, ma non potrà passare ad altra disciplina.
Come potrà avvenire la mobilità professionale?
Perché un insegnante di ruolo possa chiedere di passare ad altro ciclo
scolastico, è necessario che ci sia disponibilità di posti.
Immaginiamo che un insegnante di religione di scuola
secondaria venga collocato in pensione; si possono allora
verificare i seguenti casi:
E’ evidente che quanto previsto dal caso a. e b. potrà avvenire solo ed
esclusivamente se l’Ordinario diocesano competente per territorio dichiari la
sua idoneità a tal tipo di scuola sempre che l’insegnante abbia uno dei titoli
di qualificazione professionale previsti dall’Intesa.
Questo significa che il caso c. allora si potrà verificare solo dopo
che è si è constatata che non sono state presentate richieste da insegnanti che
ricadono nel caso a. e b. o che l’Ordinario non abbia decretato l’idoneità e/o
sia consenziente a tale passaggio per nessuno dei richiedenti.
Titolarità della sede
Nella nota del MIUR, protocollo numero 983, inviata ai Direttori Regionali
in data 9 giugno 2005 tra l’altro leggiamo: “Per
quanto concerne l’assegnazione della titolarità, attese le specifiche
caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa
dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione
del docente presso l’istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai
sensi dell’art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata
automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.”
Questo significa che l’insegnante di religione nominato di ruolo su quella
sede, continuerà a restarci solo se ci saranno le stesse ore
(le condizioni) e continuerà ad essere in possesso del decreto di
idoneità (i requisiti).
Revoca e/o esubero
Il comma 3 dell’articolo 4 della Legge numero 186 del 18 luglio 2003 recita
così: “L’insegnante di religione cattolica
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale
nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti
per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste
dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Questo significa che nel caso in cui ad un insegnante di religione con
contratto a tempo indeterminato dovesse venir meno l’idoneità da parte
dell’Ordinario diocesano, se in possesso dei titoli necessari per
l’insegnamento nelle discipline comuni potrà fruire della mobilità o
dell’utilizzazione secondo la normativa prevista dal Ministero per il personale
docente.
Nel caso di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento si
potrebbe prevedere:
Riporto integralmente l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 intitolato “Eccedenze
di personale e mobilità collettiva” (Art. 35 del D. Lgs n. 29 del
1993. come sostituito prima dall’art. 14 del d. Lgs n. 470 del 1993 e dall’art. 16 del d.Lgs n. 546 del 1993 e
poi dall’art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 1 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
“1. Le pubbliche amministrazioni che
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente Le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5, commi i e 2, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. lI presente articolo trova applicazione
quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci
unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte
nell’arco di un anno In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità
agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all’interno della medesima amministrazione: del numero, della collocazione.
delle qualifiche de personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dai ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell’ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia è in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con L’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo
30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3,
4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello
stipendio e dell’indennità integrati va speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi, I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
IL PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39
Art. 1.
1. Sono approvati, per le scuole statali e paritarie, gli
Obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della
religione cattolica del secondo ciclo scolastico del sistema dei
licei nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, di cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Obiettivi specifici di apprendimento
SCUOLA DELL'INFANZIA
RELIGIONE
CATTOLICA
Obiettivi specifici di apprendimento
CLASSE 1a
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CLASSE 2a e 3a
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CLASSE 4a e 5a
|
|
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IRC: Guida per scrutini ed esami ![]()
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Guida per gli esami di scuola elementare:
All’articolo numero 3 dell’Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001
(prot. n. 4042) che ha per titolo “Commissioni degli esami di licenza
elementare” al comma 1 leggiamo “Le commissioni degli esami di licenza nelle
scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti
di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli
designati dal collegio dei docenti.”
Alla luce di quanto riportato, bisogna chiedersi: l’insegnante di religione è
insegnante di classe?
Se la risposta è sì, l’insegnante di religione cattolica fa parte della
commissione degli esami di licenza elementare.
Su tale argomento è di conferma quanto hanno scritto sia la Circolare del
Provveditore agli Studi di Milano, n. 361 Prot. n° 15343, del 15/6/1996, che la
Circolare del Provveditore di Roma, numero 76 dell’8.6.1998 Prot. n. 54853, che
precisano: “…Questo ufficio ritiene che gli Insegnanti di religione
cattolica possano legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di
licenza elementare”.
Nelle risposte date alle domande relative all’argomento anche il nostro sito
www.culturacattolica.it ha seguito la stessa linea espressa dalle norme di cui
sopra.
Ed abbiamo trovato conferma alle nostre risposte in ciò che il Ministero scrive
nel proprio sito.
Alla domanda “L’insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori
della commissione di esame nella scuola elementare?” ha così risposto:
Sì, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono
formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell’insegnante
specificamente incaricato dell’Irc è necessaria anche per evitare disparità di
trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato
impartito dall’insegnante ordinario, fermo restando che l’Irc non può essere
oggetto di esame.
(Cfr. http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi stato/faq/religione.htm)
Guida per gli scrutini:
L’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole
pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l’art.
n. 4 recita testualmente: “Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e
di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una
speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse
con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a
proposito dell’art. 4, si dice “Per l’insegnamento religioso, date le sue
speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che
gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie
mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili
documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro
insegnamento (art.4)”.
La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “…oltre
a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro
scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato”.
Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al
Ministero precisa “che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti
relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent
contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per
attività…”.
Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone,
sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola.
E’ inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione
cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di
religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3
e 31dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo
1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince
che il consigli di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli
insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè
se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno,
l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza
afferma che “Nello scrutinio finale, …, il voto espresso dall’insegnante
di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il
voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR
Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la
sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso
dall’insegnante di religione vale “nel senso che il voto del docente di
religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò
perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”,
è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione
trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente
che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si
dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi
impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.
Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di
religione dovrà avvisare tempestivamente il Provveditorato agli Studi,
l’ufficio catechistico diocesano competente e, relativamente alla eventuale
contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il
docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.
Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C.d.C.) non è unanime nel deliberare il
passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è
obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C.d.C può
essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari.
Immaginiamo un C.d.C. formato da otto insegnanti, compreso naturalmente
anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la
l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla
classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del
Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe
successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato
non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non
ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto
del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto
dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un
C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari.
Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per
l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe
successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe
successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e
quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C.
formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per
l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva,
però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe
successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di
religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo
o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto
entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: “Gli
insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente
docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri
insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo
quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione
per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una
deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di
religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.” E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà
motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta
interpretazione della norma sopraccitata. Alcuni interpretano tale norma nel
senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La
norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con
un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che
tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale
sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.
Guida per gli esami di Stato:
L’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999, protocollo 6582,
ancora valida, perché confermata dalla Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21
maggio 2001 (protocollo numero 4042), ha introdotto alcune novità in merito
alle modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica concorre alla
determinazione del credito scolastico; infatti l’articolo 3 così recita:
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio
di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni,
procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno
scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi
dell’ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base
delle tabelle D, E ed A allegate al Regolamento. In considerazione dell’incidenza
che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio
conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione
dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera
scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito
scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative
all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che
abbiano seguito le attività medesime.
3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione,
tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del
Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2
riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della
religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha
tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la
media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale
e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e
verbalizzata, con l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è
pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve
essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito formativo.
Con questa Ordinanza e con l’articolo 3 in modo particolare vengono precisate
le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica partecipa alla
determinazione del credito scolastico.
Le possiamo così sintetizzare:
1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti
dall’alunno in tutte le discipline, tranne l’IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate
nella tabelle allegate al Regolamento;
3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in
considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr.
Regolamento) e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica,
riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa
disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto “con il conseguente
superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti
attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di
eventuali criteri restrittivi” (Cfr. OM 128/99).
Infine si propone un facsimile di tabella del credito scolastico.
|
Cogn. alunno |
Media aritm. dei voti |
Assid. alla freq. |
Dialogo educ. |
Attiv. complem. |
I.R.C. |
Cred. form. |
Event. debito scol. |
TOTALE cred. scol. |
Guida all’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico da attribuire ad ogni alunno è riferito al punteggio previsto
nella banda di oscillazione di cui alla tabella ministeriale allegato al
Regolamento degli esami di stato.
Per prima cosa chiariamo che una griglia per l’attribuzione del credito
scolastico deve obbligatoriamente avere una finca che abbia come indicatore
“IRC” e la griglia riportata sopra è secondo la norma.
A questo punto cerchiamo di capire cosa dovrà fare l’insegnante di religione.
Nei consigli di classe precedenti l’attribuzione del credito quindi precedenti
lo scrutinio finale, ogni consiglio di classe nella propria autonomia, deciderà
quanto assegnare ad ogni alunno per ogni finca: nel nostro caso il primo
descrittore è “Assiduità alla frequenza”.
Immaginiamo che il consiglio di classe decida di assegnare 0,50 punti a chi non
ha superato un mese di assenze; 0,20 a chi ha superato tra un mese e due mesi
di assenze e nessun punteggio per chi ha superato due mesi di assenze.
Così per chi partecipa al dialogo educativo: chi partecipa attivamente un
punto, per chi partecipa alternativamente 0,50 e per chi non partecipa proprio
al dialogo educativo nessun punto.
E così via per altri indicatori…
Per quanto riguarda la finca dell’IRC, sempre in consiglio di classe, si dovrà
decidere per chi è impegnato e interessato all’IRC e consegue risultati accettabili
0,20 punti; per chi invece è costantemente impegnato ed interessato conseguendo
ottimi risultati (ad esempio moltissimo) 0,50 punti e naturalmente
questo lo decidere solo l’insegnante di religione cattolica e nessun altro.
Il tutto naturalmente sarà approvato dal collegio dei docenti che precede per
legge gli scrutini, infatti “Il collegio dei docenti determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di
comportamento dei singoli consigli di classe (Cfr comma 2 dell’articolo 12
dell’OM 80/95)”.
Il credito che verrà assegnato all’alunno sarà esattamente la sommatoria di
tutti i punti o frazione di punti riportati per ogni descrittore.
Guida per l’ammissione agli esami di qualifica per la terza classe degli
istituti professionali
Cerchiamo di capire il compito del Consiglio di classe e il compito della
commissione d’esame leggendo l’apposita Ordinanza ministeriale.
Il comma 1 dell’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale numero 128/99
(confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 90/2001 e anche dall’Ordinanza
ministeriale numero 56/2002) afferma:
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal
curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare
il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del
candidato nelle singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende
dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività
didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di
valutazione. E’ altresì oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e
di formazione effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti
autorizzati nell’ambito di programmi comunitari.
Il comma 2 dell’articolo 13 sempre della stessa ordinanza ministeriale invece
recita testualmente: “Le commissioni per gli esami di qualifica (una
commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i
docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del
corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto
delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività
dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti
sono considerati commissari a pieno titolo”.
Questo significa che gli esami di qualifica sono divisi in due momenti: uno è
quello dell’ammissione, l’altro è quello dello scrutinio finale che segue agli
esami del candidato.
La valutazione che si dà all’alunno nella fase dell’ammissione è operata dal
Consiglio di classe, quindi anche dall’insegnante di religione cattolica
che però determina il punteggio insieme con tutti i docenti senza influire
specificatamente con la sua disciplina; l’altro momento è fatto da soli “insegnanti
… dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto
d’esame”.
Non essendo la religione cattolica materia d’esame, l’insegnante di religione,
che non è presente, non influisce nella valutazione definitiva e
nell’attribuzione del credito.
SENTENZE IN MATERIA
Dalla disciplina esposta se ne deduce che l’insegnante di religione cattolica si trova in mezzo all’ambiguità tra Stato laico e disciplina confessionale legato a reciproche concessioni Stato-Chiesa e l’unico ad esserne svantaggiato in quanto non trova tutelati dall’ordinamento alcuni diritti riconosciuti ai restanti docenti quali la stabilità e l’indipendenza si deduce da un’analisi delle sentenze in materia.
sentenza 390/1999 della Corte Costituzionale
La questione di legittimità riguarda un insegnante di religione che chiedeva l’annullamento della mancata conferma dell’incarico per l’anno scolastico 1994/1995 e dei provvedimenti di nomina verso altri istituti di istruzione secondaria. Si denunciano profili d’incostituzionali delle disposizioni art.9 secondo comma della legge 121/1985 nelle quali si prevede che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di inserimento nell’organico di docenti, e con la possibilità di revoca ad libitum dall’incarico. Si denuncia che la mancanza per essi della stabilità, che caratterizzerebbe invece la posizione degli altri insegnanti e dei pubblici dipendenti in genere, sarebbe priva di giustificazione e discriminerebbe, in violazione del principio di uguaglianza (art.3 primo comma Cost.) questa categoria di insegnanti. Inoltre la designazione annuale nella avrebbe a che vedere con il permanere di requisiti, il cui permanere viene controllato con altre disposizioni, ma entrerebbe in contrasto con il principio si stabilità (artt. 4 e 35 Cost.) e con il principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) che richiede l’esperienza e la continuità didattica.
La difesa in un primo punto richiede la manifesta infondatezza in quanto il giudizio di legittimità in questione dovrebbe caratterizzarsi per la violazione di “principi supremi” poiché l’art. 9 secondo comma deriva da una norma concordataria. Inoltre in un secondo punto equipara la posizione del i.r.c. a un lavoratore a tempo determinato e giustifica questa visione in virtù delle peculiarità dell’incarico.
La Corte ritiene che la questione non riguardi una norma patrizia, ma la disciplina statale che, nell’ambito della discrezionalità propria della legislazione scolastica, regolamenta lo stato giuridico degli insegnanti di religione, prevedendo lo loro nomina con efficacia annuale.
Ritiene la questione non fondata nel merito poiché ritiene che la posizione dell’insegnante di religione può essere equiparata a quella di un assunto a tempo determinato. Inoltre la scelta dell’incarico quale strumento di provvista di questo personale docente e pur essendo sempre possibili soluzioni diverse rimesse, nel rispetto degli impegni pattizi, alla discrezionalità del legislatore non si manifesta arbitraria o palesemente irragionevole, anche in relazione alla peculiarità di questo insegnamento.
Quindi date le modalità di selezione, di assunzione ed anche di (teorica) risoluzione del rapporto di lavoro, un’assoluta identità di status fra gli insegnanti dell’eventuale ruolo degli insegnanti di religione e degli altri semplicemente non è possibile; l’insegnamento della religione cattolica ha, comunque, caratteristiche oggettivamente e soggettivamente atipiche; e infatti la Corte costituzionale ha già detto che uno status differenziato non può ritenersi né arbitrario né palesemente irragionevole (sent. 390/1999).
Sentenza n.353/1999 della Corte Costituzionale
Sentenza 16 novembre 2000, n. 6133 sez. VI del Consiglio di stato Segnalo in ultimo che la deriva giurisdizionalista rischia di non incontrare, a ben vedere, neppure il favore delle autorità ecclesiastiche (il che mi fa pensare che, nel caso di cui discutiamo, la motivazione corporativa faccia aggio su quella clericale): può costituire, infatti, un’arma a doppio taglio. Lo dimostra la sent. 16 novembre 2000, n. 6133 della sez. VI del Consiglio di stato che sembra trarre le conseguenze ultime di quella deriva della quale dicevo. Avendo infatti il Tar Abruzzo sez. Pescara annullato la mancata conferma di un’insegnante di religione a seguito della revoca dell’idoneità da parte della Curia vescovile, in quanto tale revoca sarebbe stata «contraddittoria e, comunque, immotivata», il supremo giudice amministrativo ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado, definendo il conferimento (e la revoca) dell’idoneità da parte del vescovo «atto endoprocedimentale finalizzato all’emissione dell’atto di nomina»: onde per cui, l’«esercizio del potere di emettere il giudizio di idoneità da parte dell’Autorità ecclesiastica e del correlativo potere di revoca non può essere sottratto…ad un riscontro del corretto esercizio del potere secondo criteri di ‘ragionevolezza e non arbitrarietà’». Dunque, le nostre corti non paghe di bloccare l’aviazione militare, promettono di occuparsi ed anzi, hanno cominciato ad occuparsi, degli straripamenti di potere delle autorità ecclesiastiche (rebus sic stantibus, cattoliche).
Cassazione Sezione Lavoro n. 2803 del 24 febbraio 2003 L’INSEGNANTE DI RELIGIONE RITENUTA INIDONEA DALL’ORDINARIO DIOCESANO, PERCHE’ NUBILE IN STATO DI GRAVIDANZA, HA PERSO IL LAVORO, MA NON HA SUBITO UN VERO E PROPRIO LICENZIAMENTO – Per questo, secondo la Suprema Corte, ella non ha diritto alla specifica tutela prevista dal nostro ordinamento per le lavoratrici madri (Cassazione Sezione Lavoro n. 2803 del 24 febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone).
La sentenza della Corte di Cassazione in oggetto, si pone
come ennesima pronuncia giurisprudenziale in ordine ad una tematica che non
cessa di creare dissidi e problemi di carattere interpretativo in un ambito che
non è solo giuridico, ma potrebbe anche essere definito come "etico"
latu senso. Recentemente infatti, si è molto discusso sulla stampa nazionale,
ancorché talvolta con scarso senso giuridico e cognizione della materia, sul
fatto se sia o meno giusto l'avvenuto "licenziamento" di
un'insegnante di religione in ragione del fatto che quest'ultima sia nubile ed
in stato di gravidanza.
Orbene, senza entrare nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio della
Corte Suprema, e rimandando per questo direttamente alla lettura del
dispositivo della sentenza, avremo modo in seguito di evidenziare l'incongruità
di tali affermazioni e di rilevare, al contrario, come la situazione giuridica
effettivamente esaminata dalla Corte si delinei con profili di maggiore e grave
complessità.
L'ambito nel quale è maturata la controversia è quello dell'insegnamento della
religione cattolica impartito nelle scuole pubbliche; questo insegnamento si
deve svolgere nell'ambito della dottrina della Chiesa cattolica e con personale
appositamente preparato dal punto di vista teologico, epistemologico e
psico-pedagogico secondo la disciplina dettata dagli Accordi di Villa Madama
del 1984 e dall'Intesa stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e
la Conferenza Episcopale Italiana stipulata nel 1985 e poi successivamente
modificata nel 1990 . I docenti di religione cattolica, nel rispetto del
principio di garanzia della libertà della Chiesa, devono assicurare la loro
aderenza ideale con la dottrina della Chiesa ed all'uopo anche il nuovo
Concordato prevede per loro, il previo rilascio di un'attestazione di idoneità
all'insegnamento della religione da conferirsi da parte dell'Ordinario
diocesano competente per territorio . Così si esprime in merito il Finocchiaro:
"gli insegnanti devono dare garanzia di seguire una linea ortodossa ai
principi della Chiesa e perciò devono essere in possesso dell'idoneità loro
riconosciuta dall'Ordinario diocesano; idoneità che ovviamente può essere revocata".
Logico corollario di quanto detto e conseguenza diretta del potere di nomina
degli insegnanti è quello della revocabilità dell'idoneità da parte dello
stesso Ordinario diocesano qualora ricorrano motivi tali da far ritenere
l'insegnante non più aderente all'ortodossia cattolica. E' da evidenziare
altresì che per costante e cospicua giurisprudenza in materia, affinché si
creino le condizioni per l'allontanamento del docente di religione è condizione
necessaria e sufficiente il ritiro del nulla osta, senza che per questo sia
necessario fornire particolari motivazioni . Invero questo diritto
dell'Autorità ecclesiastica che già in passato aveva dato adito a sindacato di
costituzionalità, peraltro costantemente rigettato, è supremo e prezioso
strumento per la Chiesa per l'esercizio del suo diritto-dovere di controllo
sugli insegnanti, nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 7 della
Costituzione che descrive Stato e Chiesa come due ordinamenti originari,
indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine. Da ciò deriva evidentemente
l'insindacabilità giurisdizionale delle decisioni dell'Ordinario diocesano in
ordine all'idoneità dei docenti. Sotto questo profilo dunque, non appaiono
giuridicamente rilevanti le motivazioni per le quali il nulla osta viene
revocato, bastando infatti che questa revoca venga a concreta esistenza nel
mondo del diritto. Per questo motivo dunque, indipendentemente da
considerazioni etiche, peraltro anche comprensibili nel caso di specie, il
fatto che il rescritto vescovile venga ritirato è condizione di per sé
sufficiente per l'allontanamento del docente, senza che sia possibile per
quest'ultimo ricorrere in via giurisdizionale avverso tale decisione. Nulla
importa nemmeno il fatto che il ritiro del nulla osta derivi da comportamenti
qualificabili come "personali", posti in essere dai singoli docenti
in un ambito identificabile come "privato", nella misura in cui anche
gli insegnanti di religione in quanto adempiono un ministero della Chiesa,
seppure sui generis, si devono "distinguere per la vita cristiana, la fede
e la condotta" in aderenza al Catechismo della Chiesa cattolica che deve
essere il kerigma che essi portano al mondo della scuola.
Dal punto di vista più strettamente giuridico, la Corte di Cassazione, con
delle motivazioni francamente molto più convincenti di quelle enucleate nel
giudizio d'appello , sottolinea con fermezza la particolarità dello status
giuridico dell'insegnante di religione cattolica nel contesto generale della
scuola pubblica, il quale si sottrae come jus singulare dalla normativa dettata
tra l'altro dal d.lgs 29/1993 e dal d.lgs 165/2001. La Corte dopo aver rilevato
la costituzionalità del sistema posto in essere dagli Accordi di Villa Madama
in tema di insegnanti di religione, sottolinea come l'ordinamento esprime la
regola assolutamente inderogabile secondo la quale non è ammissibile che
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole sia impartito da persone
non ritenute idonee dalla competente Autorità ecclesiastica. Logica conseguenza
è che la revoca dell'idoneità precedentemente concessa comporta, in punto di
diritto, che la prestazione oggetto del contratto diventa assolutamente, e si
potrebbe aggiungere anche oggettivamente, impossibile determinando quindi ai
sensi dell'art. 1463 del Codice civile la risoluzione del rapporto. Il crearsi
di una situazione di impossibilità assoluta della prestazione per la revoca
dell'idoneità, comporta nel contesto di un contratto sinallagmatico, il venire
meno della stessa causa del contratto, senza che peraltro sia lasciata alla
libera volontà negoziale delle parti la possibilità di mantenere ugualmente in
vita il negozio . Da ciò discende che la risoluzione del rapporto di lavoro di
cui trattasi, non si sostanzia in un licenziamento, bensì in una situazione
molto più grave e cioè nel venir meno della causa del contratto stesso che
rende altresì inapplicabile la tutela delle lavoratrici madri contenuta nella
l. 1204/1971 la quale ha, al contrario, come ambito di applicazione proprio il
licenziamento, interdetto per tutto il periodo della gestazione e
dell'astensione obbligatoria. Osserva inoltre la Corte che questi aspetti
fortemente derogatori dello status giuridico dell'insegnante di religione
rispetto agli altri docenti, discendono direttamente dall'applicazione della
disciplina di derivazione pattizia tra Stato e Chiesa e come tale inidonei ad
inficiare la compatibilità costituzionale della disciplina medesima come più
volte affermato dal Giudice delle leggi .
Dopo tutto quanto detto, è ora il caso di enucleare una serie di considerazioni
conclusive circa il pur complesso quadro emerso dall'esame della sentenza della
Corte di Cassazione.
1) La concessione dell'idoneità da parte dell'Autorità ecclesiastica
territorialmente competente, dopo l'esperimento con esito positivo dell'esame
dei requisiti di fatto e di diritto del docente, può essere definita come una
conditio sine qua non per l'attribuzione dello status di insegnante di
religione cattolica nelle scuole pubbliche. Rimane conseguentemente escluso, nel
pieno rispetto della libera determinazione della Chiesa, che un docente senza o
privato di idoneità possa insegnare, senza possibilità per quest'ultimo di
appellarsi contro tale decisione.
2) La revoca dell'idoneità all'insegnamento, indipendentemente da altre
considerazioni di merito, rende la prestazione giuridicamente assolutamente
impossibile, caducando conseguentemente la causa del contratto stesso che si
risolve di diritto ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile, non
sostanziandosi quindi né l'ipotesi del licenziamento né quella del mancato
rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato.
3) Si riafferma altresì la costituzionalità della disciplina complessiva,
ancorché ampiamente derogatoria, relativa allo status degli insegnanti di religione
cattolica in rapporto a quello degli altri docenti, nel rispetto del disposto
dell'art. 7 della Costituzione e degli altri accordi assunti in sede pattizia.